Regolamento elezioni Comitato Direttivo
Il Coordinatore e i componenti del Comitato Direttivo
sono eletti dall’Assemblea Interregionale ogni due anni e sono
rieleggibili.
Il Coordinatore deve convocare l’assemblea per le nuove elezioni,
dandone comunicazione al Presidente dell’Associazione e ai soci
del Gruppo, a mezzo lettera circolare, almeno 15 giorni prima.
Possono essere candidati alle cariche sociali i Soci Ordinari in regola
con la quota associativa.
Le candidature devono essere presentate da singoli Soci al Coordinatore
almeno due mesi prima della data dell'Assemblea. Il Coordinatore provvede
a diffondere a tutti i soci entro trenta giorni dalla data suddetta
l'elenco dei candidati.
Hanno diritto di voto tutti i Soci Onorari e i Soci Ordinari o Juniores
in regola con la quota associativa.
Nel rispetto del principio generale della garanzia di rappresentanza
di ogni regione, vengono eletti n° 2 rappresentanti per la regione
Piemonte e n° 1 rappresentanti per la regione Liguria e Sardegna.
L’elezione avviene a scrutinio segreto e a maggioranza relativa.
È ammessa una delega per ogni partecipante all’assemblea.
Il coordinatore viene scelto tra i membri del Comitato Direttivo dal
Comitato stesso nel rispetto del principio generale dell’alternanza.
Statuto dell'Associazione
(23 Novembre 1998)
Art. 1
È costituita un'Associazione Scientifica e Professionale senza fini
di lucro, denominata: "Associazione Italiana di Fisica in Medicina"
L'Associazione ha sede legale presso il domicilio del Presidente pro
tempore.
Art. 2
L'Associazione a favore dei Soci che operano nei diversi settori di
applicazione della Fisica in Medicina per la diagnosi, la terapia e
la prevenzione nell'ambiente di vita e di lavoro ed al fine di rappresentare
le loro necessità ed interessi si propone lo scopo di: promuovere e
sviluppare le attività scientifiche e professionali, promuovere e sviluppare
la formazione, l'informazione e l'aggiornamento, dei soci promuovere
e sviluppare l'applicazione delle metodologie fisiche alla diagnosi,
terapia e prevenzione nell'ambiente di vita e di lavoro, favorire la
cooperazione con le strutture sanitarie, con gli Enti di Ricerca, con
le Università e con particolare riguardo ai Dipartimenti di Scienze
Fisiche alle Facoltà di Medicina ed alle Scuole di Specializzazione
in Fisica Sanitaria e con le Istituzioni operanti nei diversi settori
della Fisica in Medicina.
Art. 3
Per raggiungere gli scopi previsti dall'articolo 2 l'Associazione: partecipa
alla programmazione a livello nazionale e regionale delle attività di
Fisica applicata alla Medicina con particolare riguardo ai settori della
radiodiagnostica, della radioterapia e della medicina nucleare, e ne
promuove la creazione e lo sviluppo nel Servizio Sanitario Nazionale,
nelle Università e nei Centri di Ricerca, nell'Industria e in Enti Pubblici
e Privati, favorisce la formazione, l'aggiornamento e l'attività professionale
dei fisici specialisti in fisica sanitaria, promuove nell'ambito delle
attività di prevenzione la radioprotezione nel campo delle radiazioni
ionizzanti e non ionizzanti con particolare riguardo alla protezione
del paziente, favorisce la produzione e diffusione di documentazione
e di informazione scientifica, professionale e didattica attinenti la
Fisica in Medicina, stabilisce rapporti di collaborazione e cooperazione
con altre Società, Istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali
e strutture industriali, promuove iniziative comuni con altre Società
ed Istituzioni scientifiche e professionali che operano per il miglioramento
della salute e della vita dell'uomo, promuove iniziative di tipo federativo
con Istituzioni scientifiche affini nell'ambito della Fisica e della
Medicina.
Art. 4
Gli Organi Sociali sono: a) l'Assemblea Generale b) il Presidente dell'Associazione
e) il Consiglio Direttivo d) i Consigli Regionali o Interregionali
Art. 5
Formano l'associazione i Soci suddivisa in: Soci Onorari Soci Ordinari
Soci Juniores Soci Collettivi Possono essere Soci Ordinari coloro che
svolgono una qualificata attività scientifica e/o professionale nei
campi di applicazione della Fisica in Medicina nelle strutture sanitarie,
nelle Università, in Enti Pubblici e Privati e nell'Industria. I Soci
Ordinari debbono possedere la laurea in Fisica; tale requisito può essere
sostituito da comprovata attività scientifica e/o professionale nei
campi di applicazione della Fisica in Medicina. Sono Soci Juniores coloro
che posseggono i requisiti dei Soci Ordinari ma un'età inferiore a 32
(trentadue) anni. La qualifica dei Soci Onorari può essere attribuita
dal Consiglio Direttivo a persone di alto valore scientifico e/o benemerite
dell'Associazione. I Soci Onorari godono degli stessi diritti dei Soci
Ordinari e sono dispensati dalle quote sociali. I Soci sono tenuti a
versare le rispettive quote annuali di Associazione stabilite dal Consiglio
Direttivo, qualora non abbiano presentato per iscritto le loro dimissioni
entro il 30 settembre di ogni anno. I Soci non in regola con il pagamento
delle quote sociali non possono prendere parte alle attività dell'Associazione.
Le quote associative sono personali e non trasferibili, L'Assemblea
Generale è composta dai Soci Onorari e dai Soci Ordinari e Juniores
in regola con il pagamento della quota sociale. L'Assemblea Ordinaria
dei soci è convocata mediante comunicazione scritta direttamente a ciascun
socio almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza
dal Presidente e si riunisce nel luogo indicato nella convocazione almeno
una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea deve essere
inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta
richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli Associati. I soci
possono farsi rappresentare da altri soci anche, se membri del Consiglio,
salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazione
in merito a responsabilità di Consiglieri. L'Assemblea è presieduta
dal Presidente del Consiglio, il mancanza dal Vice-Presidente; in mancanza
di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente
dell'assemblea nomina un segretario, e se lo ritiene il caso, due scrutatori.
Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle
deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Le deliberazioni
dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di
almeno la metà degli Associati. In seconda convocazione la deliberazione
è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Delle riunioni di
assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario
ed eventualmente dagli scrutatori. L'ammissione di nuovi Soci viene
approvata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea Generale
in occasione della prima convocazione utile a maggioranza semplice dei
presenti. La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni morosità
o indegnità; la morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo, la
indegnità verrà dichiarata dall'Assemblea dei Soci.
Art. 6
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal
Presidente e dal Comitato di Presidenza. Il Presidente è eletto a scrutinio
segreto direttamente dall'Assemblea Generale. Il Comitato di Presidenza
è eletto a scrutinio segreto direttamente dall'Assemblea Generale. Il
Comitato di Presidenza è formato da otto Consiglieri, scelti tra i Soci
Ordinari. Per la nomina dei Consiglieri ogni Socio Onorario, Ordinario
e Junior esprime un massimo di tre preferenze, È prevista la possibilità
di voto a mezzo posta, a parità di voti sia per il Presidente che per
i Consiglieri viene eletto quello di maggiore età. Il Presidente dura
in carica due anni e può essere rieletto solo una volta consecutivamente.
I Consiglieri durano in carica due anni e possono essere rieletti solo
una volta consecutivamente. Il Presidente designa nell'ambito del Comitato
di presidenza, un Vicepresidente. Il Presidente designa, nell'ambito
dei Soci Ordinari un Segretario ed individua un Tesoriere di sua fiducia.
Al Consiglio Direttivo può partecipare su richiesta o su invito il Coordinatore
del Consiglio di ciascun Gruppo Regionale o Interregionale. Al Consiglio
Direttivo partecipa il Presidente precedente senza diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione alcuna.
Il Consiglio Direttivo assume deliberazioni valide a maggioranza semplice;
in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Presidente, ed
in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'associazione
nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione delle deliberazioni
dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i
poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
All'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, costituito dalle
quote sociali e dai contributi di Enti pubblici e privati, provvede
il Tesoriere in base alle delibere del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere
elabora annualmente il conto consuntivo ed il bilancio preventivo, da
sottoporre, per l'approvazione all'assemblea dei Soci, entro quattro
mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale che ha luogo il 31 dicembre
di ogni anno. Poiché l'Associazione non ha fini di lucro, non possono
essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili avanzi di gestione,
nonché fondi riserve o capitale durante tutta la vita dell'Associazione.
Art. 7
Il Consiglio Direttivo favorisce la costituzione di Gruppi Regionali
o Interregionali. Un gruppo Regionale o Interregionale è organicamente
costituito quando la sua costituzione è deliberata dal Consiglio Direttivo.
Art. 8
Ogni due anni si tiene il Congresso Nazionale dell'Associazione. I Soci
sono convocati in Assemblea Generale mediante comunicazione scritta
diretta a ciascun socio almeno trenta giorni prima di quello fissato
per il Congresso. Nell'anno del Congresso Nazionale non possono essere
organizzati altri Convegni a carattere generale; possono essere organizzati
Convegni a carattere monotematico. Il Congresso Nazionale e i Convegni
sono programmati dal Consiglio Direttivo che decide la sede, le tematiche
e provvede a nominare il Segretario e il Comitato Scientifico, il Segretario
Amministrativo e il Comitato Organizzatore. Il Regolamento prevede le
modalità di organizzazione dei Convegni a livello Regionale o Interregionale.
Art. 9
Il Consiglio Direttivo provvede a costituire Commissioni per affrontare,
discutere e proporre soluzioni nell'ambito della professione, dell'attività
scientifica, della didattica ed aggiornamento, delle attività editoriali,
e del riconoscimento professionale e normativo dei Fisici che svolgono
attività di Fisica in Medicina. Le Commissioni hanno funzioni di supporto
ed indirizzo per il Consiglio Direttivo. Gli elaborati delle Commissioni
assumono validità solo quando approvati dal Consiglio Direttivo. Alle
Commissioni possono essere affidati dal Consiglio Direttivo compiti
specifici ed autonomia di azione in particolari e delimitati settori,
Art. 10
L'Associazione attiva una Scuola di Fisica in Medicina, ove vengono
effettuati corsi e seminari per dibattere problemi scientifici ed aggiornare
i Soci su argomenti di interesse scientifico e professionale. L'Associazione
cura la pubblicazione di una Rivista scientifica, di collane monografiche
e di un Notiziario di Informazione per i Soci.
Art. 11
L'Associazione è dotata di un regolamento approvato dall'Assemblea dei
Soci che, nel rispetto del dettato dello Statuto, contiene norme, procedure
e indicazioni relativamente a: modalità elettive degli Organi dell'Associazione,
modalità costitutive delle Commissioni, dei Gruppi Regionali o Interregionali,
dei Gruppi di Lavoro e delle loro finalità, delle loro procedure operative
e dei loro rapporti con gli Organi dell'Associazione, modalità e caratteristiche
costitutive e organizzative della Scuola di Fisica in Medicina, della
Rivista Scientifica delle collane monografiche e del Notiziario di Informazione
per i Soci, rapporti istituzionali con altre Associazioni, Enti o Istituzioni
Nazionali e Internazionali, realizzazione e gestione di mezzi telematici
per lo scambio veloce di informazioni verso e tra i Soci, procedure
organizzative dei Congressi e Convegni Nazionali e degli incontri Regionali
o Interregionali, organizzazione giuridica e amministrativa dell'Associazione,
criteri e modalità per la gestione patrimoniale, organismi di revisione
delle attività statutarie e di controllo amministrativo, definizione
delle procedure di votazioni, modalità per l'iscrizione Soci e per la
determinazione e il pagamento delle quote sociali. Il Regolamento e
le sue modifiche proposte dal Consiglio Direttivo o da un numero di
Soci almeno pari al 30% (trenta per cento) degli iscritti in regola
con il pagamento della quota sociale devono essere approvate dall'Assemblea
Generale con la maggioranza dei votanti. È ammessa la votazione per
posta.
Art. 12
Le modifiche di Statuto vengono proposte dal Consiglio Direttivo o da
un numero di Soci almeno pari al 30% (trenta per cento) degli iscritti
in regola con il pagamento della quota sociale. Le modifiche devono
essere approvate dall'Assemblea Generale con la maggioranza dei Soci.
È ammessa la votazione per posta.
Art. 13
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale
con la maggioranza di 3/4 (tre quarti) dei Soci su proposta del Consiglio
Direttivo o del 50% (cinquanta per cento) dei Soci iscritti ed in regola
con il pagamento della quota sociale. In caso di scioglimento dell'Associazione,
verrà convocata un'Assemblea Generale, anche straordinaria per le opportune
deliberazioni, fermo restando che in caso di scioglimento per, qualunque
causa dell’Associazione, il patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione
con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo
di Controllo di cui all'articolo 3, comma 190, Legge 23 dicembre 1996
n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 14
Quale norma transitoria e limitata al primo biennio del Consiglio Direttivo
eletto, al Consiglio Direttivo partecipano senza diritto di voto gli
ultimi Presidenti dell'Associazione Italiana di Fisica Biomedica e dell'Associazione
Italiana di Fisica Sanitaria.